Niente bollettino per la Cigo dovuta a condizioni meteo

Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone | 8 May

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Per le richieste di Cigo riferite a eventi meteorologici non sarà necessario allegare i
bollettini meteo, in quanto l’Inps provvederà ad acquisirli d’ufficio. Questo quanto
emerge, tra l’altro, dalla lettura del messaggio 1856/2017, con cui l’istituto di
previdenza torna a parlare dei criteri della concessione della cassa integrazione
guadagni ordinaria e fornisce indicazioni utili a superare le principali criticità che sono
emerse in sede istruttoria e decisionale delle domande di concessione di cassa dopo
l’entrata in vigore del Dlgs 148/2015.
In forza delle disposizioni contenute nel provvedimento di riordino degli
ammortizzatori sociali, da gennaio 2016 la competenza a decidere sulle istanze di
Cigo è stata demandata alle sedi Inps, in conseguenza della soppressione delle
commissioni provinciali. Al fine di uniformare le logiche e i criteri di concessione, le
linee guida sono state delineate dal decreto ministeriale 95442/2016, contenente anche
le fattispecie che integrano le causali di cassa integrazione ordinaria.
Come sovente accade in sede di prima applicazione di un nuovo iter, sono sorti dei
dubbi e, in taluni casi, c’è stato anche un rallentamento dei procedimenti. Con il
messaggio 1856/2017, condiviso peraltro dal ministero del Lavoro, l’Inps precisa
alcuni importanti aspetti gestionali.
Se la domanda proposta, o la relativa relazione tecnica, sono carenti di elementi
valutativi, la sede deve chiedere all’azienda di completare - entro il termine di 15
giorni dalla ricezione della richiesta dell’Inps - la documentazione prodotta.
La cassa integrazione ordinaria è un ammortizzatore utile a superare situazioni di
difficoltà transitorie e di conseguenza occorre valutare attentamente la ripresa
dell’attività aziendale. A tale proposito, l’istituto precisa che, laddove nel periodo
intercorrente tra la presentazione della domanda e l’adozione del provvedimento
decisorio, l’azienda abbia ripreso la normale attività lavorativa, il requisito della
transitorietà dell’evento deve ritenersi oggettivamente provato.
Se la richiesta ha come causale la mancanza di lavoro o di commesse, l’avvenuto
conseguimento di nuovi ordinativi non va inteso come unico elemento utile ai fini
della valutazione, essendo validi anche altri indici quali, a titolo di esempio, la
situazione del mercato in cui l’azienda opera, il numero dei lavoratori posti in cassa
rispetto all’organico complessivo, la durata delle richieste di Cig e la solidità sul piano
finanziario.
Nel messaggio l’Inps fornisce ulteriori chiarimenti anche riguardo al ricorso alla cassa
per eventi meteorologici, con precisazioni in merito alla valutazione delle condizioni
di gelo, di temperature eccezionalmente elevate, ovvero della presenza di neve,
ghiaccio o pioggia in caso di esercizio di determinate particolari attività (ad esempio
lavorazione nelle cave). In questi casi la descrizione delle lavorazioni in atto, nonché
le conseguenze sulle stesse degli eventi meteo che assumono carattere rilevante ai fini
del provvedimento di concessione, devono essere dettagliatamente esposte nella
relazione tecnica allegata all’istanza di Cigo. Infine, sempre con riferimento agli
eventi meteorologici, l’Inps fa presente che per le imprese resta comunque l’obbligo di
autocertificare - nella relazione tecnica - l’avversità atmosferica per cui si fa ricorso
alla cassa.
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