Apprendistato ad aliquota unica

Gianni Bocchieri | 20 Giugno

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Con il messaggio 2499/2017 , l’Inps prevede che, fino al 31 dicembre 2017, l’aliquota contributiva è pari al 5% per i datori di lavoro che assumono i giovani tra i 15 e i 25 anni in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, indipendentemente dal numero totale di dipendenti dell’azienda.
Agli stessi datori di lavoro, non si applicano il cosiddetto “ticket di licenziamento” variabile in base all’anzianità del dipendente, il contributo dell’1,31% per il finanziamento della Naspi e il contributo dello 0,30% ai fondi interprofessionali per la formazione continua (articolo 32 del Dlgs 150/2015 ).
Inoltre l’Inps esclude la possibilità di prorogare la fruizione di questi incentivi per i dodici mesi successivi a qualsiasi trasformazione in contratto di apprendistato professionalizzante o in contratto a tempo indeterminato.

Le alternative del passato
Con lo stesso messaggio, l’istituto di previdenza precisa che, per i contratti di apprendistato per la qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati tra il 24 settembre 2015 (data di entrata in vigore del Dlgs 150/2015) e il 31 dicembre 2016, si poteva applicare lo sgravio contributivo totale per i datori di lavoro con un numero di addetti pari o inferiore a nove, in virtù del precedente bonus triennale previsto dalla legge di Stabilità del 2012 (articolo 22, comma 1, della legge 183/2011 ), in alternativa allo stesso esonero vigente previsto per i contratti stipulati fino al 31 dicembre 2017.
In sostanza, per i contratti di apprendistato stipulati dal 24 settembre 2015 al 31 dicembre 2016, l’Istituto chiarisce come fossero vigenti due agevolazioni contributive alternative: il datore di lavoro fino a 9 dipendenti poteva fruire o dell’esonero totale dei contributi previdenziali (legge 183/2011) o di quello che ha fissato l’aliquota contributiva al 5% e previsto l’esonero del ticket di licenziamento, l’esonero dal contributo Naspi (1,31%) e dal contributo per la formazione continua (0,30%) in base all’articolo 32 del Dlgs 150/2015.
Secondo l’Inps, l’alternatività delle due agevolazioni determina che il datore di lavoro che abbia già fruito dello sgravio triennale totale, non potrà beneficiare delle agevolazioni previste per il 2017, anche nel caso in cui la durata iniziale del contratto di apprendistato fosse superiore alla durata triennale.

Contributi sulla retribuzione effettiva
Con riferimento al calcolo della contribuzione dovuta rispetto alla retribuzione corrisposta all’apprendista, l’Inps ribadisce quanto già precisato dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (interpello 22/2016 ) confermando che la contribuzione per gli apprendisti deve essere calcolata esclusivamente sulle retribuzioni effettivamente corrisposte. Pertanto, per le ore di formazione svolta presso le istituzioni formative non è dovuto il versamento di alcun contributo. Analogamente, per le ore di formazione svolte presso il datore di lavoro, per cui la retribuzione è pari al 10% di quella che sarebbe dovuta all’apprendista, la contribuzione è proporzionata all’ammontare effettivamente pagato.
Infine, vengono fornite le istruzioni operative per la compilazione dei flussi uniemens da adottare a partire da luglio 2017.

Gli effetti sulle aziende più piccole nel 2017
Con questa interpretazione della previsione dell’originaria norma istitutiva (articolo 32 del Dlgs 150/2015), contenuta nel messaggio 2499/2017, l’Inps uniforma l’aliquota contributiva del 5% anche ai datori di lavoro con meno di 9 dipendenti, incentivando maggiormente quelle più grandi e penalizzando così le imprese di più piccole dimensioni che, in base alla legge 296/2006, potrebbero versare l’1,5% di contributi nel primo anno, il 3% nel secondo e il 10% dal terzo.

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