Secondo l’Anpal, le disposizioni contenute nel decreto dignità (Dl 87/2018), riferite alle assunzioni agevolate degli under 35, rappresentano una semplice proroga dell’elevazione dell’età dei soggetti da assumere e non una nuova tipologia di bonus. Questo quanto si evince da una scheda contenuta nel repertorio nazionale degli incentivi che l’Agenzia ha messo a disposizione nel proprio sito internet.
La legge di stabilità del 2018 (articolo 1, comma 100 e seguenti, legge 205/2017) ha previsto una facilitazione strutturale per chi assume giovani under 30 che non hanno mai lavorato. Per il solo 2018, la stessa norma ha previsto un innalzamento dell’età a 35 anni. Inoltre, la legge contiene anche una esaustiva regolamentazione della fattispecie che ha permesso all’Inps di emanare le relative istruzioni operative (circolare 40/2018) e l’assunzione agevolata è andata a regime e può essere utilizzata dai datori di lavoro. Secondo le originarie disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’età dei soggetti da assumere doveva attestarsi sotto i 30 anni.
Successivamente, la legge di conversione del decreto dignità (legge 96/2018), all’articolo 1 bis, ha previsto un «esonero contributivo per favorire l’occupazione giovanile», valevole solo per il biennio 2019-2020, destinato ai datori di lavoro che assumono under 35. Si tratta di una tipologia simile a quella contenuta nella legge di stabilità del 2018 con una differenza data dal fatto che la norma stessa postula, per la sua operatività, l’emanazione di un apposito decreto ministeriale.
Già all’indomani dell’entrata in vigore del decreto dignità (11 agosto 2018), gli operatori si sono interrogati sulla natura di questa misura. Considerando che la relativa regolamentazione è affidata a un decreto ministeriale, si confidava su quest’ultimo per dirimere i relativi dubbi. Oggi, dopo poco meno di un anno, il provvedimento ministeriale non è ancora stato diffuso e, in totale assenza di istruzioni, i dubbi permangono.
Però l’Anpal, in una scheda esemplificativa delle facilitazioni previste per le assunzioni di giovani under 35 (legge 205/2017), afferma, tra l’altro, che il Dl 87/2018, all’articolo 1-bis, estende la misura agli anni 2019 e 2020 e che, pertanto, fino al 2020 la facilitazione riguarderà l’assunzione di under 35. Un’ulteriore indiretta conferma di questa tesi si rinviene nel decreto direttoriale 178/2019 con cui l’Anpal ha disciplinato l’incentivo occupazione sviluppo Sud: nell’articolo 8 si legge che il Bonus sud è cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile, previsto dall’articolo 1 bis del Dl 87/2018 (decreto dignità), convertito dalla legge 96/2018 (nessun collegamento alla legge 205/2017).
Appare evidente che l’Agenzia, vigilata dal ministero del Lavoro, è propensa a ritenere che quanto disposto dal decreto dignità sia una mera proroga dell’elevazione dell’età dei soggetti da assumere con la facilitazione. In base a tale affermazione, peraltro logicamente condivisibile, la previsione del Dl 87/2018 assorbirebbe, quindi, per il biennio 2019-2020, quella della legge 205/2017.
Tuttavia non si può ignorare che resta un problema di fondo. Infatti, come già accennato, mentre le regole della legge 205/2017 per gli under 30 sono complete, quelle per gli under 35 (decreto dignità) necessitano di ulteriore regolamentazione. In sostanza, dunque, se – per esempio - si deve assumere un giovane che ha meno di 30 anni si può fare riferimento ai commi 100 e seguenti dell’articolo 1 della legge di stabilità del 2018, ma se l’assunzione riguarda un soggetto con età compresa tra i 30 anni e i 34 anni e 364 giorni, prevista dal Dl 87/2018, occorre attendere la relativa regolamentazione.
Per sbloccare la situazione, si spera che il decreto venga emanato al più presto e, per non ingenerare ulteriore confusione, è auspicabile che lo stesso riproponga interamente le disposizioni contenute nella legge 205/2017 in modo tale da stabilire un collegamento ineccepibile tra le due discipline.
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