Pubblici esercizi, il Fondo Est spiega le novità in materia di assistenza sanitaria integrativa

Michele Regina - Il Sole 24 ore | 16 Marzo

Con circolare 12 marzo 2018, n. 2 il Fondo Est ricorda le novità e gli adempimenti conseguenti all'accordo di rinnovo dell'8 febbraio 2018 del Ccnl per i dipendenti da aziende dei settori dei pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo.
Come ormai consolidato nella contrattazione collettiva del settore terziario, anche quest'ultimo accordo ribadisce l'obbligatorietà dell'iscrizione a Fondo Est delle aziende che applicano tale contratto, confermando la irrinunciabilità del diritto dei lavoratori all'erogazione delle prestazioni sanitarie fornite dal Fondo stesso.
Le parti hanno voluto determinare per la parte normativa ed economica del Ccnl anche l'incidenza delle quote di iscrizione e dei contributi dovuti al Fondo di assistenza sanitaria integrativa. Pertanto tali quote sono da considerarsi parte integrante del trattamento economico.
Quindi per i dipendenti assunti a tempo indeterminato, full time o part time, e quindi anche gli apprendisti, a far data dal 1° febbraio 2018, il contributo ordinario mensile sarà pari a 11 euro.
Tale contributo dal prossimo anno è aumentato a 12 euro mensili.
Restano invece invariate le quote una tantum per ogni lavoratore mai iscritto prima al Fondo:
-Euro 8 per i lavoratori a tempo parziale;
-Euro 15 per i lavoratori a tempo pieno.
È consentito ai tempi determinati con contratto superiore a 3 mesi l'iscrizione al Fondo.
Considerata, per scelta negoziale collettiva, la determinazione economica dell'iscrizione al Fondo, il datore che ometta il versamento dovuto dovrà erogare al dipendente un elemento distinto della retribuzione pari a 16 euro per quattordici mensilità. Su tale voce incideranno gli istituti di legge e contrattuali, nonché contributi e premi assicurativi. È pertanto di tutta evidenza l'incentivazione sul versante economico all' iscrizione, piuttosto che la remunerazione sostitutiva.
L'Edr di che trattasi, erogato in sostituzione, non libera però il datore dall'obbligo di garantire al proprio dipendente le prestazioni sanitarie, fermo il diritto del lavoratore al risarcimento del maggior danno subito per la mancata copertura sanitaria.

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